Le norme di riferimento

In questa pagina, troverete le principali  norme di riferimento per l’istruzione familiare e i link al relativo commento in ordine gerarchico.

La lista di leggi e articoli che trovereti qui sotto  andrebbero letti con calma, ricordando che ogni testo di legge e, in particolare, il testo di una disposizione inserita in una costituzione “rigida” come quella italiana va interpretato anzitutto per quel che dice, e in modo che quel che dice abbia un significato e non si risolva in un’interpretazione esattamente contrastante con le espressioni usate nel testo.

Senza vuol dire senza; scuola privata vuol dire scuola privata e non può significare scuola pubblica; dovere-diritto di istruire i figli non vuol dire obbligo di mandarli a scuola; possono richiedere  non  vuol dire obbligati e così via.

Quanto segue è inserito nell’ordine gerarchico delle norme italiane, e all’interno di questo in ordine cronologico.

GERARCHIA: primo livello
Dalla Costituzione della Repubblica Italiana :

Art. 30
E’ dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire e educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi d’incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. (…).

Art. 33
L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento.(…)
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.(….)

Art. 34
La scuola è aperta a tutti.
L’istruzione inferiore, impartita per almeno 0tt0 anni, è obbligatoria e gratuita.
I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.
(…)

Dal Codice Civile:
 Articolo 147
Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.”

GERARCHIA: secondo livello
Decreto Legislativo n. 62 del 13 aprile 2017, Articoli 3, 5, 7, 10, 11, 23 
Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato

Dal Testo Unico del Decreto Legislativo n. 297 del 16 aprile 1994,
Articoli 111-114   (detta le modalità di adempimento dell’obbligo, i responsabili dell’adempimento, le modalità di vigilanza. )
Art. 111 – Modalità di adempimento dell’obbligo scolastico
1. All’obbligo scolastico si adempie frequentando le scuole elementari e medie statali o le scuole non statali abilitate al rilascio di titoli di studio riconosciuti dallo Stato o anche privatamente, secondo le norme del presente testo unico.

2. I genitori dell’obbligato o chi ne fa le veci che intendano provvedere privatamente o direttamente all’istruzione dell’obbligato devono dimostrare di averne la capacità tecnica od economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità.”
Articoli 147-150 D.Lgs. 297/94 detta le norme generali sugli esami di idoneità nelle elementari, e l’esame di licenza elementare.
Articoli 192-193  D.Lgs. 297/94 detta le norme generali della carriera scolastica degli alunni per istituti e scuole di istruzione secondaria superiore; scrutini finali di promozione, esami di idoneità ed esami integrativi.

Legge n.53, 28 marzo 2003
art. 1 comma1 e art 2 comma 1 lettera c): Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale.

Decreto Legislativo n. 76 del 15 aprile 2005, Articolo 1, commi 4 e 5
Art1, comma 4:” I genitori, o chi ne fa le veci, che intendano provvedere privatamente o direttamente all’istruzione dei propri figli, ai fini dell’esercizio del diritto-dovere, devono dimostrare di averne la capacità tecnica o economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità, che provvede agli opportuni controlli.

Decreto legislativo n. 59 del 19 febbraio 2004, Articolo 8, commi 4, 5, 6 e 11
http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dlvo059_04.htm

Legge n. 169 del 30 ottobre 2008, Articolo 3
http://www.camera.it/parlam/leggi/08169l.htm

 

GERARCHIA: quarto livello

Decreto Ministeriale n. 489 del 2001, Articoli 1-2:
Regolamento concernente l’integrazione, a norma dell’articolo 1, comma 6 della legge 20 gennaio 1999, n. 9, delle norme relative alla vigilanza sull’adempimento dell’obbligo scolastico  http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dm489_01.html

GERARCHIA: quinto livello

Ordinanza Ministeriale 21 maggio 2001, n. 90  Prot. 4042:
Norme per lo svolgimento degli scrutini e degli esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore – Anno scolastico 2000-2001
http://www.edscuola.it/archivio/norme/ordinanze/om090_01.html

Circolare Ministeriali/Note:

Nota 777, 31/01/2006: Gli esami di idoneità annuali diventano obbligatori per chi usufruisce dell’istruzione famigliare mentre si riducono a due nel corso del primo ciclo -alla fine della primaria e della secondaria di primo grado – per chi è iscritto alle scuole private non paritarie.

Nota 1147, 7/02/2006: Gli esami di idoneità sono obbligatori solo se lo studente desidera formalizzare la carriera scolastica oppure desidera rientrare nel sistema scolastico pubblico o paritario.

 

 

 Ricorsi  al TAR, Sentenze
Lo sapevate?
In Italia,  l’istituto dell’istruzione familiare fa parte della storia dell’educazione e istruzione in Italia, e si può trovarne le tracce quasi 140 anni fa nella Legge Coppino del 15 luglio del 1877  ( Art. 1. I fanciulli e le fanciulle che abbiano compiuta l’età di sei anni, e ai quali i genitori o quelli che ne tengono il luogo non procaccino la necessaria istruzione, o per mezzo di scuole private ai termini degli articoli 355 e 356 della legge 13 novembre 1859, o coll’insegnamento in famiglia, dovranno essere inviati alla scuola elementare del comune.) come nella Costituzione Italiana attuale nell’ articolo 30 (È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli...).

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