articoli 147-150 del Testo Unico – D.L. 297/94

*Le parti pertinenti all’istruzione familiare sono evidenziati in verde ma tutto è rilevante per quando si sostiene un esame di idoneità o un esame di licenza (elementare, media o maturità).

Art. 147 – Esami di idoneità

1. Gli alunni provenienti da scuola privata o familiare sono ammessi a sostenere esami di idoneità per la frequenza delle classi seconda, terza, quarta e quinta.
2. La sessione di esami è unica. Per i candidati assenti per gravi e comprovati motivi sono ammesse prove suppletive che devono concludersi prima dell’inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo.

Art. 148 – Esame di licenza elementare

1. A conclusione del corso elementare gli alunni sostengono l’esame di licenza mediante prove scritte e colloquio.
2. L’esame si sostiene in unica sessione; esso costituisce il momento conclusivo dell’attività educativa e tiene conto delle osservazioni sistematiche sull’alunno operate dai docenti di classe.
3. La valutazione dell’esame è fatta collegialmente dai docenti di classe e da due docenti designati dal collegio dei docenti e nominati dal direttore didattico.
4. Gli alunni provenienti da scuola privata o familiare sono ammessi a sostenere l’esame di licenza elementare nell’unica sessione di cui al comma 2.
5. Le prove suppletive degli esami di licenza elementare per i candidati assenti per gravi e comprovati motivi devono concludersi prima dell’inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo.
6. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, sono stabilite le prove e le modalità di svolgimento degli esami di idoneità e di licenza.
7. Per le prove di esame sostenute da alunni handicappati sono adottati i criteri stabiliti dall’articolo 318.

Art. 149 – Valore della licenza

1. La licenza elementare è titolo valido per l’iscrizione alla prima classe della scuola media e per l’ammissione, alle condizioni previste dal presente testo unico, agli esami di idoneità e di licenza di scuola media.

Art. 150 – Rilascio dell’attestato di licenza

1. Entro dieci giorni dal termine della sessione di esami, i direttori didattici sono tenuti a rilasciare agli alunni che conseguono la licenza elementare il relativo attestato.
2. Il rilascio dell’attestato è gratuito.
3. Della medesima agevolazione godono gli alunni delle scuole elementari parificate.
4. Ai candidati privatisti che abbiano superato esami di idoneità o di licenza presso una scuola statale o presso una scuola parificata, il rilascio dell’attestato di idoneità o di licenza è del pari gratuito.
5. Gli attestati di cui sopra sono esenti da qualsiasi imposta, tassa o contributo.

Fonti
testo unico  D.L 297  art. 147-150

Lascia un commento

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.