Articolo 34 della Costituzione

La scuola è aperta a tutti.
L’istruzione inferiore, impartita per almeno 0tt0 anni, è obbligatoria e gratuita.
I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.
La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.

Affermare che “la scuola è aperta a tutti” significa caratterizzare lo Stato sociale come Stato di cultura, che esclude ogni discriminazione (per esempio tra cittadini italiani e stranieri) nell’accesso ai saperi e nel diritto all’istruzione. Ne deriva, come conseguenza, la necessità che lo Stato rimuova ogni ostacolo perché la scuola sia concretamente accessibile a tutti e l’istruzione sia generalizzata.

L’istruzione inferiore (scuole elementari e medie) prevede la frequenza obbligatoria (cosiddetta ” scuola dell’obbligo”) per garantire a tutti uno standard culturale minimo; essa, inoltre, è gratuita per consentire l’accesso generalizzato, senza alcuna discriminazione di ordine sociale.

Va osservato che al dovere dello Stato di istituire, su tutto il territorio nazionale, scuole di ogni ordine e grado, corrisponde un diritto all’istruzione dei cittadini. Nel caso della scuola dell’obbligo, tale diritto implica anche il dovere di istruirsi.

Il diritto all’istruzione è garantito anche dall’art. 14 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Anche la Carta europea sancisce la gratuità e l’obbligatorietà del diritto qui tutelato, affiancandovi, inoltre, anche il diritto all’accesso alla formazione professionale e continua, che il nostro ordinamento tutela separatamente, al successivo art. 35

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(1) Strettamente collegata alla libertà d’insegnamento è la libertà d’istruzione, nel senso che al dovere statale di istituire, su tutto il territorio nazionale, scuole di ogni ordine e grado (v. 33), fa fronte un diritto all’istruzione dei cittadini da intendersi come diritto di accedere liberamente e senza discriminazioni al sistema scolastico. Libertà di istruzione significa anche diritto all’istruzione che va inteso o come semplice diritto ad accedere al sistema scolastico, con il correlato dovere dello Stato, sancito dall’art. 33 Cost., di istituire scuole di ogni ordine e grado, oppure come diritto a ricevere un’istruzione a prescindere dalle proprie condizioni socio-economiche, con il conseguente obbligo in capo ai pubblici poteri di predisporre mezzi e risorse adeguati allo scopo.
Sul punto gli interventi della Corte costituzionale oscillano fra il riconoscimento del valore fondante dell’istruzione e la consapevolezza che gli obblighi dello Stato devono essere inseriti nell’ambito dei limiti del bilancio dello Stato.
In considerazione del carattere di obbligatorietà (almeno) dell’istruzione secondaria, il diritto all’istruzione implica anche un dovere di istruirsi. In quest’ottica la legge n. 53 del 2003 ridefinisce ed amplia l’obbligo scolastico sancito dall’articolo in esame, prevedendo che il diritto all’istruzione e alla formazione si estende per almeno 12 anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno e che tale fruizione dell’offerta di istruzione e formazione costituisce un dovere legislativamente sanzionato.
La Repubblica assicura l’effettività di tale diritto-dovere escludendo che la fruizione dello stesso nelle istituzioni scolastiche statali possa essere soggetta a tasse di iscrizione e di frequenza.
Il diritto all’istruzione è, inoltre, garantito anche dall’art. 14 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Così come previsto dalla Costituzione italiana, anche la Carta europea sancisce la gratuità e l’obbligatorietà del diritto qui tutelato, affiancandovi inoltre anche il diritto all’accesso alla formazione professionale e continua che il nostro ordinamento tutela separatamente, all’art. 35.

(2) La l. 10-2-2000, n. 30 prevedeva il riordino dei cicli scolastici.
La riforma è stata successivamente «congelata», poiché il regolamento di attuazione, presentato al controllo della Corte dei conti dal governo Amato, è stato ritirato dal successivo governo Berlusconi, impedendo a tale atto il conseguimento dell’efficacia. La L. 30/2000 è stata utilizzata dal governo Berlusconi II come trama normativa di base per la propria riforma, culminata nella L. 28-3-2003, n. 53. Il nuovo sistema educativo prevede una scuola dell’infanzia, a frequenza facoltativa e di durata triennale, cui segue un primo ciclo d’istruzione obbligatoria della durata di otto anni articolato in scuola primaria e scuola secondaria di primo grado. La scuola primaria dura cinque anni, di cui un primo anno teso al raggiungimento della strumentalità di base e due periodi didattici biennali. La scuola secondaria di primo grado si sviluppa in tre anni e si articola in un biennio che comprende la classe prima e seconda e in un terzo anno che completa prioritariamente il percorso disciplinare ed assicura l’orientamento e il raccordo con il secondo ciclo di istruzione. Il secondo ciclo è costituito da un sistema educativo-formativo-culturale articolato in un sistema dei licei e in un sistema dell’istruzione e della formazione professionale, con esame di Stato finale. Al compimento del quindicesimo anno di età, agli studenti è riconosciuta la possibilità di realizzare i corsi del secondo ciclo in alternanza scuola-lavoro, come modalità di realizzazione del percorso formativo progettata, attuata e valutata dall’istituzione scolastica e formativa in collaborazione con le imprese, con le rispettive associazioni di rappresentanza e con le Camere di commercio. I licei hanno durata quinquennale e l’attività didattica si sviluppa in due periodi biennali e in un quinto anno che completa il percorso disciplinare e l’approfondimento delle conoscenze e delle abilità caratterizzanti il profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi. I licei si concludono con un esame di Stato il cui superamento consente l’accesso all’università. Il sistema di istruzione e formazione professionale si articola, invece, in percorsi di durata triennale, al termine dei quali si consegue un titolo di qualifica professionale che costituisce titolo per l’accesso al quarto anno; e percorsi di durata quadriennale, che si concludono con il conseguimento di un titolo di diploma professionale.

(3) Superato il limite dell’obbligo scolastico, il diritto all’istruzione è costituzionalmente assicurato solo ai capaci e meritevoli. Pertanto il diritto è condizionato non solo alla carenza di mezzi, ma anche al merito. Tale ottica selettiva si spiega in considerazione del fatto che il raggiungimento dei gradi più alti degli studi può essere conseguito solo da una minoranza e tale obiettivo, in uno Stato improntato ai principi di eguaglianza formale e sostanziale (v. 3), non può essere pregiudicato da problemi di tipo economico.

(4) L’eliminazione delle diseguaglianze economiche che impediscono di fatto l’accesso ai più alti gradi dell’istruzione è compito della Repubblica, che deve attivarsi per garantire effettivamente il diritto allo studio con una serie di provvidenze, elargizioni ed aiuti finanziari alle famiglie degli studenti bisognosi.
Poiché lo Stato non può garantire provvidenze per tutti gli studenti, sono stati stabiliti dei criteri oggettivi (reddito, numero dei componenti la famiglia, meriti dello studente etc.) per formare una graduatoria degli aventi diritto.

Fonti:
FLC CGIL Federazione Lavoratori della Coscienza – art. 34
Broccardi.it –  art.34
Trecani.it – “Gli articoli 33 e 34 della Costituzione”

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