Che cos’è l’anagrafe studentesca … e cosa ha a che fare con gli homeschoolers.

Negli  ultimi anni chi sceglie l’istruzione famigliare si trova sempre più frequentemente davanti a un dilemma per niente semplice: la richiesta di iscrizione online dei propri figli da parte del DS della scuola viciniore, quando in verità si vuole solo comunicare la propria intenzione di fare istruzione parentale.

Alcuni insistono che è necessario poi ritirare e fare la comunicazione annuale di hs, altri dicono che dopo l’iscrizione  “appoggiano” “l’alunno” in una classe con un tutor, specificando che è in “regime di istruzione parentale”.

Normativamente parlando, sono tutte complicazioni non necessarie: secondo le norme, i genitori dichiarano annualmente la loro intenzione di istruire loro i propri figli e la scuola ha l’obbligo di accogliere la loro dichiarazione e segnalare la scelta di avvalersi dell’istituto dell’istruzione famigliare all’anagrafe studentesca.

La registrazione all’anagrafe non è un’iscrizione, e chi fa istruzione parentale non è uno studente del plesso in cui depone la dichiarazione.

Come mai, quindi, tutta questa confusione? Noi di LAIF abbiamo voluto indagare meglio la situazione.

Bisogna risalire all’anno 2005 nel corso del quale il Ministero dell’Istruzione emana il Decreto Legislativo 76: viene istituita per la prima volta in Italia l’Anagrafe Nazionale degli Studenti (ANS), accorpando i dati raccolti dai sistemi di anagrafe regionali e comunali preesistenti. Obiettivo di tale strumento telematico è “il trattamento dei dati sui percorsi scolastici, formativi e in apprendistato dei singoli studenti a partire dal primo anno della scuola primaria, avvalendosi delle dotazioni umane e strumentali del medesimo Ministero”.

Nel 2010 il Decreto Ministeriale attuativo n.74, che si riferisce al succitato 76/2005 tiene a precisare che nell’ANS vanno inseriti anche i dati di chi si avvale dell’istruzione parentale, specificando che tali dati (opportunamente elencati nel documento tecnico allegato allo stesso decreto) vanno inseriti solo dalle istituzioni scolastiche appartenenti al sistema nazionale di istruzione, le quali posseggono le credenziali di accesso. Per esclusione nessun altro responsabile della vigilanza sull’obbligo di istruzione (né i Sindaci, né la Provincia, né gli enti che sottoscrivono i contratti di apprendistato) può accedere alla banca dati.

Nel 2016, una serie di decreti ampliano la popolazione statistica dell’ANS (dalla scuola dell’infanzia fino all’istruzione degli adulti) e infine, nel settembre 2017, viene emanato il DM 692 a cui viene allegato un dettagliato documento tecnico che richiama alla possibilità di inserire lo stato di “istruzione parentale” tra i dati relativi allo studente considerato. Nel rispetto della normativa le segreterie scolastiche sono tenute obbligatoriamente ad inserire i dati richiesti dal documento tecnico, abbinando il codice meccanografico della scuola ai dati dello studente.

Da parte delle segreterie questo passaggio è spesso equiparato impropriamente ad un’iscrizione scolastica, quando in realtà i genitori che si avvalgono dell’istruzione parentale non sono tenuti ad iscrivere il loro figlio, ma solo a consegnare opportuna dichiarazione di possedere i requisiti tecnici ed economici per svolgere tale diritto sancito dalla Costituzione. Tra l’altro la circolare ministeriale relativa alle iscrizioni lo ricorda ogni anno ai Dirigenti Scolastici e al personale di Segreteria.

In conseguenza di ciò, è improprio

  • che venga richiesto ai genitori di iscrivere il proprio figlio all’Istituto Scolastico. La scelta dell’istruzione parentale è alternativa all’iscrizione a scuola, non possono essere coesistenti, così come chiarito a livello costituzionale (art. 33 – 34 della Costituzione Italiana);

  • che venga altresì richiesto che la comunicazione di istruzione parentale venga consegnata entro le scadenze previste per le iscrizioni, dato che la normativa prevede che la dichiarazione venga consegnata annualmente e non fornisce disposizioni in termini di scadenza;

  • che venga richiesta la compilazione di moduli opportunamente disposti dalla scuola: la dichiarazione in carta semplice è sufficiente, non è necessario sottoscrivere altri documenti se non prescritti dalla normativa

  • che il minore homeschooler venga inserito tra gli iscritti della scuola, né tanto meno in una classe o addirittura in un registro di classe giacché non deve considerarsi nel conteggio degli utenti della scuola

  • che venga richiesto ai genitori di compilare il modulo di nulla-osta nel caso di un trasferimento di residenza anagrafica, pur permanendo in regime di istruzione familiare

L’Anagrafe Scolastica “opera il trattamento dei dati sui percorsi scolastici, formativi e di apprendistato dei singoli alunni per sostenere e vigilare la realizzazione e l’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione ed è utilizzata anche per l’adempimento dei compiti istituzionali del Ministero e come supporto per la valutazione del sistema scolastico” (DM 692/2017, art. 1).

L’inserimento dei dati anagrafici e valutativi di chi si avvale dell’istruzione parentale ha solo valore statistico e di supporto alla vigilanza sull’obbligo di istruzione dei propri figli, che comunque è assegnato già alle competenti autorità, indipendentemente dall’esclusivo accesso all’anagrafe.

Luciana Foti, Melissa Dietrick, Alessia Rossetti

 

Nota: per quanto riguarda la provincia autonoma di Bolzano, la legge provinciale Nr. 4700 del 18 dicembre 2006, obbliga anche chi fa istruzione parentale ad iscrivere regolarmente i figli in una scuola pubblica. 

Ringraziamo Sybille Kramer per la precisazione

Siti e normativa di riferimento

Pagina Miur relativa all’Anagrafe Scolastica

DL 76/2005 Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n. 53

DM24_16 Integrazione Anagrafe Nazionale degli studenti (DM n. 74/2010)

D.M. 692 Anagrafe Nazionale degli Studenti

Allegato Tecnico Anagrafe Nazionale degli Studenti

CM Iscrizioni scolastiche 2018/2019

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