Articolo 33 della Costituzione Italiana

“L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento.
La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.
E’ prescritto un esame di Stato per l’ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l’abilitazione all’esercizio professionale.
Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

In questo articolo sono contemplati:  la libertà di insegnamento, la competenza statale a dettare le norme generali sull’istruzione, il potere-dovere dello Stato di istituire scuole per tutti gli ordini e gradi, la libertà dei privati di istituire scuole e l’ammissibilità del conferimento alle stesse della parità a determinate condizioni, il controllo statale all’atto della ammissione ovvero della conclusione dei vari ordini e gradi di scuole, nonché per l’abilitazione all’esercizio professionale, e l’attribuzione dell’autonomia alle università e agli altri istituti di alta cultura.

Il principio fondamentale, che ispira tutta la disciplina costituzionale dell’istruzione è quello della libertà d’insegnamento. La Costituzione mostra di considerare essenziale per la democrazia il pluralismo ideologico.  La libertà d’insegnamento si collega, pertanto, alla libertà di manifestare il proprio pensiero, alla libertà di professare qualunque tesi o teoria venga ritenuta degna di accettazione, alla libertà di svolgere il proprio insegnamento secondo il metodo che appaia più opportuno adottare. Questo principio trova una formulazione pressoché identica nell’art. 13 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Ogni testo di legge e, a maggior ragione, il testo di una disposizione inserita in una costituzione “rigida”, qual è quella italiana, va interpretato anzitutto per quel che dice, e in modo che quel che dice abbia un significato e non si risolva in un’interpretazione esattamente contrastante con le espressioni usate nel testo.

Senza vuol dire senza; scuola privata vuol dire scuola privata e non può significare scuola pubblica (non statale); e oneri per lo Stato sono non soltanto i diretti finanziamenti, ma anche gli esoneri fiscali e tutte le agevolazioni che comportino un aggravio del bilancio statale.

Qualunque riforma normativa riguardante il problema della politica scolastica deve essere impostata tenendo presente che la Costituzione disciplina diversamente la scuola pubblica e la scuola privata, che sono istituzioni obiettivamente diverse, e stabilisce che l’intervento educativo privato debba avvenire “senza oneri per lo Stato” (articolo 33, comma 3): la scuola privata non ha dunque diritto a ricevere contributi economici da parte dell’erario, e questo vale anche per l’istituto dell’istruzione in famiglia.

Con la legge n. 59 del 15. 3. 1997 e col successivo D.P.R. n. 275 dell’8.3.1999 a tutte le istituzioni scolastiche sono state attribuite personalità giuridica e autonomia finanziaria, organizzativa e didattica, mentre spetta sempre allo Stato definire i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio nonché gli elementi comuni all’intero sistema scolastico pubblico in materia di gestione e programmazione. Perciò allo Stato compete la predisposizione dei mezzi di istruzione, attraverso l’emanazione di norme di carattere generale e l’istituzione di scuole.

Tuttavia, l’istruzione non è materia riservata esclusivamente allo Stato, dal momento che la Costituzione garantisce il pluralismo nel sistema educativo stesso, prevedendo la contemporanea esistenza di due tipi di scuole: statali, non statali, e non solo, com’è evidente dall’articolo 30  anche l’istruzione famigliare è considerata una modalità di adempimento scolastico. In Italia,  l’istituto dell’istruzione familiare fa parte della storia dell’educazione e istruzione in Italia, e si può trovarne le tracce quasi 140 anni fa nella Legge Coppino del 15 luglio del 1877  ( Art. 1. I fanciulli e le fanciulle che abbiano compiuta l’età di sei anni, e ai quali i genitori o quelli che ne tengono il luogo non procaccino la necessaria istruzione, o per mezzo di scuole private ai termini degli articoli 355 e 356 della legge 13 novembre 1859, o coll’insegnamento in famiglia, dovranno essere inviati alla scuola elementare del comune.) come nella Costituzione Italiana attuale nell’ articolo 30 (È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli...).

Accanto alla libertà d’insegnamento si colloca, quindi, la libertà della scuola, cioè la libertà dei privati di istituire scuole caratterizzate da peculiari orientamenti educativi, culturali e religiosi. Va, comunque, segnalato che la libera gestione dell’istruzione non deve comportare impegni di spesa da parte dello Stato.

Con la legge n. 62 del 10. 3. 2000 sulla parità scolastica è stato delineato un nuovo sistema nazionale di istruzione costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private nonché da quelle degli enti locali. Tali scuole ottengono la parità purché siano in possesso dei requisiti previsti dalla legge, corrispondano agli ordinamenti generali dell’istruzione e accolgano chiunque richieda di iscriversi, compresi alunni e studenti portatori di handicap. Le scuole paritarie godono di piena libertà per quanto concerne l’orientamento culturale e l’indirizzo pedagogico-didattico, fermo restando che l’insegnamento dei docenti dev’essere improntato ai principi di libertà stabiliti dalla Costituzione.

La famiglia ha il diritto di presentare ai loro figli, nell’ambiente scolastico, il sistema di verità assolute in cui crede, e nell’esercizio di questo suo diritto non solo non può essere disturbata dai poteri pubblici, ma deve essere da questi aiutata.

Fonti:
FLC CGIL Federazione Lavoratori della Coscienza -art.33
La Nascita della Costituzione -art.33
Le libertà garantite dall’Žart. 33 della Costituzione di Marco Croce
Comitato Art. 33 -difendiamo la costituzione
Trecani.it – “Gli articoli 33 e 34 della Costituzione”

Vorresti leggere qualcos’altro?
art. 30, art. 33, art. 34,
Articolo 147 della codice civile

Conoscere le norme che dirigono l’istituto dell’istruzione familiare,
La lista completa delle norme di riferimento

2 Comments on “Articolo 33 della Costituzione Italiana

  1. Pingback: Settembre, tutti a scuola!! O anche no? | Dimensione Mamma

  2. SE LA SCUOLA PRIVATA E’ SENZA “ONERI PER LO STATO” PERCHE’ CONTINUATE A DARE LORO SOLDI ?. VOI CHE DOVETE APPLICARE E FAR RISPETTARE LA COSTITUZIONE FATE ATTI ANTICOSTITUZIONALI A DANNO DEI VOSTRI DATORI DI LAVORO “I CITTADINI” !

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