Articolo 30 della Costituzione Italiana

 È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio.  Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.
La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.
La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.

Questo articolo si riferisce al “principio di corresponsabilità” – la potestà dei genitori – che deve guidare i coniugi nella vita familiare. E’ un diritto – dovere quello di mantenere, istruire ed educare i figli, ponendo giustamente la responsabilità di educare ed istruire i propri figli nelle mani dei genitori.  Il contenuto di questa potestà è di due tipi:  il primo, di natura personale, comprende il dovere di custodire, allevare, educare ed avviare ad una professione il minore; il secondo, di natura patrimoniale, ricomprende la rappresentanza legale del minore, l’amministrazione e l’usufrutto legale dei suoi beni (315 c.c.).

Inanzitutto, sarebbe importante notare qui  che è considerato il diritto e dovere dei genitori di educare ed istruire i loro figli, ed  è solo quando i genitori scelgono di delegare allo stato il compito dell’istruzione che “la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.” Questo articolo andrebbe letto assieme all’art.147 del codice civile, nel quale aggiunge che i genitori devono tener conto nel processo educativo “delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli”.

Inoltre, è importante per chi sceglie di non delegare l’istruzione dei propri figli allo Stato sapere che l’incapacità dei genitori si definisce tale quando anche uno solo dei tre doveri (mantenere, educare, istruire) non sia adempiuto, non per impossibilità di mezzi, ma per cattiva volontà. Infatti la legge interviene per obbligare i genitori ad adempiere al loro dovere verso i figli quando, pur potendo, non vogliono adempiervi, mentre lo Stato subentra ai genitori quando essi non possono.

Fonti:
FLC CGIL Federazione Lavoratori della Coscienza
Brocardi.it – “dispositivo dell’Art. 30”
La Nascita della Costituzione

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