Art. 147 del Codice Civile

Doveri verso i figli

“Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.”

Gli obblighi a carico dei genitori di mantenere, istruire ed educare il minore costituiscono per quest’ultimo diritti garantiti dalla Costituzione (art. 30 ) oltre che dalla normativa internazionale. Le scelte relative all’educazione e all’istruzione dei figli, inoltre, fanno parte dei poteri inclusi nella potestà dei genitori e per tale motivo possono essere effettuate solo dai genitori medesimi.

L’obbligo dell’educazione del figlio s’intende tutto il complesso dei doveri afferenti allo sviluppo psico-relazionale del minore. La norma prevede, in altri termini, il complesso dei diritti-doveri finalizzati a che il figlio possa divenire un sé capace di autodeterminazione nelle scelte personali di vita e nelle relazioni sociali. La capacità di autodeterminazione si articola nell’acquisizione graduale della capacità all’esercizio diretto di tutti i diritti fondamentali garantiti in via generale nell’art. 2 Cost., e assicurati dalla Costituzione nelle diverse espressioni, come quelli attinenti alla libertà di manifestazioni del pensiero (art 21.); al lavoro (art 35 e seg.) alla partecipazione alla vita politica ed economica del paese (artt. 41 e 49 Cost).

L’obbligo dell’istruzione attiene, secondo quanto comunemente si ritiene, al livello minimo dell’alfabetizzazione e all’adempimento dell’istruzione obbligatoria. Tale obbligo in relazione all’art. 34 co. 2 della Costituzione, va interpretato nel senso che, per istruzione inferiore, va intesa la scuola elementare e post elementare (o media inferiore). Ma, se si considera tale obbligo genitoriale dal lato della tutela dei diritti del minore, il contenuto dell’obbligo di istruzione  è strettamente connesso all’educazione e ai diritti fondamentali della persona, tra cui quello di raggiungere gradualmente l’autosufficienza, anche economica.

In tal senso il contenuto dell’obbligo dell’istruzione si amplia ben al di là dell’alfabetizzazione, e vi andrebbe senz’altro compreso il diritto del figlio ad un livello minimo di formazione professionale.

Fonte:
Broccardi.it

foto in  copertina di Giuseppe Bongiovanni

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