FAQ sull’autocertificazione delle capacità tecniche ed economiche


che cos’è l‘autocertificazione delle capacità tecniche
?
La Direzione Didattica potrebbe richiedere anche un’autocertificazione attestante le capacità tecniche e/o le possibilità economiche dei genitori, secondo l’art. 1 comma 4 del d.lgs 76/2005.

L’autocertificazione delle capacità tecniche è un semplice attestamento che può mettere in evidenzia l’istruzione, gli interessi e le capacità soprattutto dei genitori, ma anche dei parenti e degli amici e degli eventuali insegnanti privati (per esempio il maestro di pianoforte, danza, calcio o lingua straniera, oppure i leader degli scout) che parteciperanno all’apprendimento del figlio.  Si tenga presente che non si tratta di un curriculum, quindi non è necessario specificare minuziosamente. Naturalmente le dichiarazioni rilasciate devono essere veritiere, ai sensi della legge sulle autocertificazioni.

Nell’autocertificazione vanno indicati:

– titoli di studio: diploma quadriennale o quinquennale, lauree, specializzazioni, master. Corsi professionali, regionali, di aggiornamento. Specificare il titolo conseguito solo se si tratta di argomento pertinente all’ambito educativo, altrimenti può essere omesso. Indicare anche titoli di studio conseguiti all’estero, anche se non vengono automaticamente riconosciuti in Italia. Non è necessario indicare data e luogo del conseguimento.
Si ricorda che la legge non esplicita alcun parametro in merito e non richiede alcun titolo di studio specifico (né come livello del titolo conseguito, né come ambito di studio).

– competenze ed esperienze:
corsi universitari e non, seguiti anche a distanza, anche in assenza di attestato. Laboratori, percorsi formativi di vario genere (yoga, sport, arte, danza, musica). Competenze linguistiche (eventualmente si può indicare il livello, se universitario, professionale o madrelingua). Competenze informatiche. Indicare semplicemente gli ambiti disciplinari trattati. Anche qui non sono necessari luogo e data.
Tutte le esperienze lavorative o volontarie in ambito educativo, con bambini o con adulti: laboratori, centri estivi, doposcuola, corsi, attività in oratori.  Capacità particolare, per esempio lavorare la creta, o falegnameria, pasticceria, musica, disegno.  È sufficiente una dicitura generica.

Nell’autocertificazione NON vanno indicati:

– il reddito, e non è assolutamente necessario allegare copia della dichiarazione dei redditi. La dichiarazione già contenuta nel modulo è sufficiente. La legge non esplicita alcun parametro.

– le motivazioni che hanno portato i genitori alla scelta dell’istruzione parentale. Non sono richieste e non è assolutamente obbligatorio indicarle.

Se si ritiene utile e opportuno fornirle, a totale discrezione della famiglia, si può richiedere un colloquio con la direzione didattica di pertinenza. Non mettere questa sorta d’informazione per iscritto. Si tratta spesso di informazioni sensibili che hanno a che fare con le scelte religiose, ideologiche o addirittura con le condizioni di salute del bambino, perciò soggette a tutela in base alla legge sulla privacy.

Se, invece, si vuole far presente il fatto di aver seguito un metodo pedagogico o didattico particolare, in modo che ne venga tenuto conto, p. es. in sede d’esame di idoneità o per validare un’eventuale scelta di non avvalersi dell’esame di idoneità, meglio allegare una breve premessa metodologica assieme alla presentazione dei programmi (vedi sezione apposita, con relativa guida).

A un mese dalla consegna a scuola della comunicazione dell’educazione parentale, mi hanno chiamato per l’integrazione dell’autocertificazione su capacità e possibilità economiche. Cosa devo fare?

Niente panico! Il vostro Dirigente Scolastico probabilmente si sente in dovere di richiederlo per espletamento dei suoi doveri.  Infatti, secondo l’art. 1 comma 4 del d.lgs 76/2005, “I genitori, o chi ne fa le veci, che intendano provvedere privatamente o direttamente all’istruzione dei propri figli, ai fini dell’esercizio del diritto-dovere, devono dimostrare di averne la capacità tecnica o economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità, che provvede agli opportuni controlli.”
Quindi, la richiesta di “un’integrazione dell’autocertificazione” è una risposta semplice e corretta alle norme vigenti.  L’autocertificazione per le competenze tecniche e od economiche offre al Dirigente Scolastico l’opportunità di “”provvedere agli opportuni controlli”  per garantire che il minore sia tutelato dal punto di vista legale.

Cosa si intende per “capacita’ tecnica” e “capacita’ economica”? 
I genitori che scelgono l’istruzione paterna sono tenuti a dimostrare di averne la capacità tecnica o economica, per provvedere direttamente o privatamente alla istruzione dei figli. I genitori, infatti, possono provvedere in prima persona all’istruzione del minore (direttamente) o tramite professionisti (privatamente).
La capacità tecnica è necessaria per provvedere “direttamente” alla istruzione dei figli; la capacità economica è necessaria per provvedere “privatamente” alla istruzione dei figli.
Le norme vigenti, sia primarie ( leggi e decreti legislativi ) che secondarie ( Dpcm, dm e om ), non specificano quali requisiti i genitori devono possedere per documentare la capacità tecnica ed economica.

Per capacità tecnica si può ragionevolmente intendere un grado di istruzione, posseduto da almeno uno dei genitori, o dei famigliari sufficiente per poter insegnare direttamente al figlio (vi è quindi un rapporto tra età del minore, grado scolastico di riferimento e titolo di studio del genitore), ma è anche vero che al giorno d’oggi con le quasi infinite risorse online disponibili ogni genitore può apprendere quel che gli serve per spiegarlo al bambino e attraverso l’osservazione dei genitori, il bambino acquisterà egli stesso la capacità per trovare ogni spiegazione che gli serve.

Per capacità economica si può intendere un livello di reddito, anche minimo purché presente, che possa permettere ai genitori di usufruire di prestazioni professionali onerose per l’istruzione del figlio. Bisogna però ricordare che ormai ogni biblioteca comunale è dotato di Pc e punto internet, per non parlare dei libri e bibliotecari che possono aiutare a trovare le informazioni necessarie. Inoltre, ogni famiglia ha conoscenti, amici e parenti che possono fornire istruzione e spiegazioni gratuitamente, o tramite scambi non necessariamente monetarie.

Ciò che risulterebbe illegittima è la contestazione della capacità economica, al di fuori di casi estremi di nullatenenza. (vedete spiegazione del’ art.30)

 Come sarebbe meglio comportarsi in una situazione dove viene contestato il nostro intento d’istruire i nostri figli a casa?
Di fronte alle possibili ingerenze/resistenze del Dirigente Scolastico il genitore deve rimanere fermo, se lo ritiene, nella scelta dell’istruzione familiare, limitandosi a confermare l’esercizio del proprio diritto secondo l’articoli 30 e 33 della costituzione italiana.

E’ il Dirigente che non ha strumenti per impedire l’esercizio di tale diritto, se il genitore se ne vuole avvalere come, peraltro, non ha strumenti per effettuare verifiche e controlli oltre a richiedere l’autocertificazione, per cui il genitore, se lo ritiene, può limitarsi a confermare di essere in possesso della capacità tecnica.  Non è possibile che vi venga negata la possibilità di occuparvi del istruzione dei vostri figli, proprio come non è loro compito negare che una scuola privata assuma un insegnante senza qualifiche riconosciute dallo Stato (articolo 33 della Costituzione).

Quali sono gli obblighi reali del Dirigente Scolastico, visto che sia il decreto legislativo n. 76/2005 sia le ultime circolari parlano di “opportuni controlli” e di “eventuali verifiche”? 
Cosa si intende per “opportuni controlli” e   “eventuali verifiche”?
Che cosa c’è da controllare o da verificare?
Il Dirigente Scolastico e’ libero di scegliere le modalita’ per questi controlli e verifiche?
Come detto prima, nessuna disposizione normativa precisa né quali siano i requisiti richiesti ai genitori, né quali siano le verifiche e i controlli che devono essere effettuati.

11 Comments on “FAQ sull’autocertificazione delle capacità tecniche ed economiche

  1. Avrei bisogno di informazioni pratiche urgenti, in primis se la richiesta per la scuola parentale possa essere inviata anche adesso, alle soglie del nuovo anno scolastico, e quanto tempo burocratico occorra per ottenerne l’accettazione . Spero possiate aiutarmi. Grazie .
    Barbara Casale

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    • Ciao Barbara, non esiste un vero e proprio orario per dichiarare l’intento di fare homeschooling. Adesso va più che bene: ma se i figli sono già stati iscritti è importante di ritirare ufficialmente dalla scuola (per iscritto) e dichiarare in un altro documento il vostro intenzione di istruire a casa. se non sono statti iscritti, è sufficente l’unica comunicazione d’intento.

      Loro hanno solo da approvarlo, non possono rifiutare in quanto è una comunicazione, una dichiarazione di intento, non una richiesta.

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  2. salve mio figlio è in quinta elementare e vorrei già da adesso toglierlo dalla scuola, ma ne io ne mio marito abbiamo un diploma, ma mia cognata diplomata in lingue e laureata in architettura, provvederebbe lei all’insegnamento, come mi devo comportare con l’autodichiarazione del titolo di studio?
    grazie Roberta

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  3. Salve volevo un chiarimento sul termine esatto entro il quale fare domanda per l’istruzione parentale . Leggo entro gennaio dell’anno precedente . È corretto ? Grazie

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    • Ciao Natasia,
      Vorrei sottolineare che La Dichiarazione d’intenti NON è una domanda. È una COMUNICAZIONE dell’intenzione di scegliere l’istruzione parentale. È molto importante che tutti sappiano che la scelta di adempiere l’obbligo di istruzione dei propri figli tramite l’istruzione familiare è un diritto che deriva direttamente dalla previsione costituzionale dell’art. 30 e dalle norme che tutelano l’istruzione parentale, d.lgs 76/2005, art.1 comma 4, e dal TU art. 111 comma 2. Per queste ragioni, i genitori che esercitano tale diritto sono tenuti a darne comunicazione all’autorità competente, non a richiederne il permesso, per cui al Dirigente Scolastico non è dato accettare o rifiutare tale comunicazione.

      Alcuni dirigenti scolastici pensano di poter accettare o respingere la comunicazione di scelta. Di rimando, molte famiglie pensano che la comunicazione d’intenti sia una richiesta di permesso. Il diritto di istruire i propri figli è garantito dalla Costituzione Italiana quindi una circolare ministeriale NON può cambiare questo stato di fatto utilizzando, in modo inopportuno, la parola “autorizza”. (leggete il Quinto Livello della Gerarchia delle Norme). Non esistono normative che conferiscano una competenza al Dirigente Scolastico o al Sindaco di autorizzare la scelta dei genitori di istruire a casa.

      Nella CM n.96/2012 sull’obbligo scolastico si legge che “il dirigente dell’istituzione scolastica *autorizza* l’assolvimento dell’obbligo di istruzione nella modalità dell’istruzione parentale.” Il termine “autorizza” è stato usato in maniera impropria e lo stesso MIUR lo conferma con la Nota n.253/2013, precisando che “la scuola non esercita un potere di autorizzazione in senso stretto, ma un semplice accertamento della sussistenza dei requisiti tecnici ed economici.”

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    • Per rispondere alla tua domanda “entro quale data va effettuata?”:
      La comunicazione va effettuata annualmente, ma le norme non prevedono alcun termine entro il quale presentarla. In ogni momento dell’anno i genitori possono scegliere l’istruzione familiare per i propri figli, anche interrompendo la frequenza presso una scuola statale o paritaria.
      La CM 35/2010 riporta che “coloro che si ritirano prima del 15 marzo, a seguito di comunicazione formale che la scuola frequentata acquisisce al proprio protocollo, hanno l’obbligo di completare la formazione con istruzione familiare. In caso di ritiro, i genitori, o coloro che ne fanno le veci, devono dimostrare, alla scuola statale frequentata, di avere capacità tecnica od economica per l’istruzione parentale; se quella frequentata è una scuola paritaria, la comunicazione del ritiro, integrata dalla detta dimostrazione, deve essere inviata anche al dirigente scolastico di una delle scuole statali del territorio di residenza che provvede agli opportuni controlli (art. 111 D.L.vo n. 297/1994; art. 1, comma 4, D.L.vo 15 aprile 2005, n. 76)”.

      Anche se è consigliabile effettuare tale comunicazione, se possibile, entro il termine stabilito dalla suddetta circolare, è anche vero che se i genitori desiderano ritirare i loro figli dalla scuola per istruirli a casa ad anno scolastico già inoltrato, possono darne comunicazione in qualsiasi momento dell’anno scolastico in corso, sempre con una dichiarazione scritta che specifica il ritiro scolastico.

      È importantissimo che l’apprendente venga ritirato dalla classe e dall’istituto. Non ci sono norme che vietino il ritiro scolastico. In caso di ritiro con comunicazione di homeschooling ad anno inoltrato, è obbligatorio comunicare nuovamente a settembre, entro l’inizio delle lezioni, la decisione di proseguire con l’istruzione familiare per l’anno scolastico che sta per iniziare.

      Per riassumere: i bambini che non sono mai stati iscritti in una scuola pubblica, presentano e rinnovano la dichiarazione di istruzione famigliare anno per anno, mentre i bambini già iscritti vengono ritirati dalla frequenza scolastica congiuntamente alla dichiarazione di istruzione parentale, per poi rinnovare, a loro volta, la comunicazione di anno in anno

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  4. Sapete come funzionerà x esami e vaccini?nel caso venisse fatto un collegamento si potrà andare al estero a sostenerlo in una scuola statale italiana?nessuno e contro i vaccini ma x una libera e consapevole scelta…

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  5. Come ci si comporta coi bambini non vaccinati di anni 7 che x homeschooling dovranno fare l esame?

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  6. Salve. Io sarei interessata a fare scuola parentale ai miei figli
    Il mio problema riguarda il mio figlio più grande che è in terza media … come fare per l’esame di fine anno?

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  7. Buonasera, mio figlio ha frequentato la prima liceo classico per un mese, ritirato da scuola, abbiamo optato per l’homeschooling. Nonostante le premesse, abbiamo tralasciato lo studio di materie fondamentali per questo indirizzo (greco e latino), ora siamo a fine febbraio, é necessario che provi a sostenere l’esame per questo indirizzo scelto o possiamo optare per un’altra scuola? Quali sono le date da rispettare? la scuola alla quale abbiamo comunicato la nostra scelta coincide con la scuola “garante”?
    Grazie

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