La Gerarchia delle Norme

A cura di: Melissa Dietrick
Revisione di: Marika Novaresio

La legislazione nazionale italiana è ordinata secondo una precisa gerarchia.

Nell’ordinamento giuridico di questo paese, si ha una pluralità di fonti di produzione che sono disposte secondo una scala gerarchica, per cui la norma di fonte inferiore non può porsi in contrasto con la norma di fonte superiore (gerarchia delle norme).
Nel caso in cui avvenga un contrasto del genere si dichiara l’invalidità della fonte inferiore dopo un accertamento giudiziario, e finché non vi è accertamento si può applicare la “fonte invalida”.

I criteri che regolano i conflitti tra le fonti di diritto sono 3:

  1. Il primo è di criterio gerarchico, dove fra due norme poste su diversi gradini nella gerarchia di norma italiana prevale quella sul gradino più alto.
  2. Il secondo è di criterio cronologico, dove fra due norme poste sullo stesso gradino prevale quella emanata più recentemente.
  3. Il terzo è di criterio di competenza, che è un eccezione al criterio gerarchico, perchè in alcuni casi (rari) una norma che si trova su un gradino inferiore può superare quella sul gradino superiore (es. regolamenti delegati).

E’ importante sapere che se il giudice non trova nessuna legge adatta, deve comunque emettere una sentenza, quindi ricorre all’analogia, cioè applica una norma che si applica in casi simili a quelli.

I Vari Livelli della Normativa

Come detto sopra, la legislazione nazionale italiana è ordinata secondo una precisa gerarchia:

Il primo livello: la COSTITUZIONE ITALIANA e Leggi Costituzionali

La Costituzione è la Legge fondamentale della Repubblica, che sancisce i principi fondamentali, i diritti e i doveri dei cittadini e disciplina l’ordinamento dello Stato.  Detta le regole ed i principi fondamentali sui quali si basa la nostra Repubblica, e cioè quei principi che devono reggere i rapporti fra cittadini e fra cittadini e lo Stato, nonché i rapporti politici ed economici. La Costituzione e le Leggi Costituzionali si trovano al vertice e rappresentano il punto di riferimento. La costituzione può essere modificata solo da leggi costituzionali.

Alla Costituzione devono conformarsi tutte le altre norme previste dalle fonti di grado inferiore; se queste ultime risultano in contrasto, vengono dichiarate illegittime dalla Corte Costituzionale ed eliminate dall’ordinamento giuridico.

Legge costituzionale o una  Legge di revisione costituzionale:  leggi che incidono sul testo della Carta Costituzionale e che, a differenza delle leggi ordinarie, devono essere approvate dal Parlamento con un particolare procedimento indicato all’art. 138 della stessa Costituzione.

Ripeto qui che il raccordo/coordinamento di leggi promulgate in tempi diversi è strutturato con 2 regole fondamentali:

  1. una norma successiva di grado inferiore non può modificare una norma precedente di grado superiore;
  2. tra norme di pari efficacia quelle successive abrogano ed integrano quelle precedenti.

I Regolamenti dell’U.E. sono direttamente applicati in ambito nazionale, a differenza delle Direttive che, per essere applicabili in ambito nazionale, devono essere recepite con un apposito provvedimento.

Il secondo livello: le Leggi  D.P.R., D.Lgs. D.L.
Legge:  un provvedimento adottato dal Parlamento, con l’approvazione sia della Camera dei Deputati sia del Senato, e promulgato dal Presidente della Repubblica.

  1. Legge delega è un provvedimento che definisce le materie e prescrive i principi a cui il Governo deve attenersi nell’emanare un determinato decreto legislativo.
  2. D.P.R. – Decreto del Presidente della Repubblica:
    Le Leggi Ordinarie vengono promulgate dal Presidente della Repubblica previa approvazione dei due rami del Parlamento.
    Testo Unico: una raccolta delle norme che disciplinano una determinata materia. E’ approvato con decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R)
  3. D.Lgs. – Decreto Legislativo I  Decreti Legislativi, adottati dal Governo su delega del Parlamento, sono atti normativi aventi efficacia di leggi formali: in altre parole, è un provvedimento avente forza di Legge, adottato dal Governo con deliberazione del Consiglio dei Ministri ed emanato dal Presidente della Repubblica sulla base di una Legge di delegazione (Legge delega).
  4. D.L. – Decreto Legge – (temporaneo: decade dopo 60 gg se non convertito in Legge) è un provvedimento adottato dal Governo ed emanato dal Presidente della Repubblica in casi straordinari di necessità e Urgenza.

    Il Decreto Legge
    è previsto dalla nostra costituzione come un intervento legislativo che per caratteristiche di necessità ed urgenza non può venire sottoposto preventivamente all’iter parlamentare. In pratica il Governo (più correttamente il Consiglio dei Ministri) lo approva ed è immediatamente applicato.
    Perconvertirlo in Legge, lecameredevonoapprovarloentro 60giorni*. Comespessoaccade, la legge diconversionepuòapportareemendamenti,cioèmodifiche, altestodell’originario d.l., cheavrannoefficacia dalgiornosuccessivo aquello dellapubblicazionenellaGazzettaUfficiale della legge diconversione.*In realtà il governo deve presentare alle Camere il disegno legge di iniziativa governativa corrispondente il giorno stesso del d.l. e la discussione deve iniziare entro 5 giorni; come tale va autorizzato dal Presidente della Repubblica.

Il terzo livello: le Leggi Regionali
Legge Regionale: un provvedimento approvato dal Consiglio regionale e promulgato dal Presidente della Regione. Le singole regioni possono emanare provvedimenti legislativi validi esclusivamente sul loro territorio. L’attività legislativa delle regioni è regolata dalle leggi ordinarie, che la limitano a particolari ambiti (quali l’amministrazione locale, l’urbanistica, il turismo, e così via.). Una legge regionale non è valida se esce dai limiti della sua competenza e viene annullata su sentenza della Corte Costituzionale.

Il quarto livello : D.M., D.P.C.M., D.C.I.

I Regolamenti Governativi e Ministeriali: atti normativi (secondari e di grado inferiore) che vengono deliberati dall’amministrazione competente.  Sono provvedimenti di carattere normativo che disciplinano specifiche materie nei limiti stabiliti dalla Legge.
Il regolamento governativo è approvato con decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.).
Il regolamento ministeriale è approvato dal competente Ministro, con Decreto Ministeriale (D.M.).

  1. D.M. – Decreto Ministeriale (Emanato dai Vari Ministeri)
  2. D.P.C.M. – Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
  3. D.C.I. – Delibera Comitato Interministeriale

Il quinto livello: le Circolari, Interpretazioni e Ordinanze
Questi si trovano all’ultimo livello e quindi sono i meno importanti per la scala gerarchica le altre fonti di riferimento.  I chiarimenti ministeriali, circolari ministeriali, raccomandazioni di organi competenti, scritti e pareri pro veritate ecc. sono tutti quanti delle interpretazioni o dei punti di vista su aspetti dei testi legislativi che formano la dottrina.
Essi contribuiscono a risolvere aspetti pratici, ma non hanno un carattere obbligatorio. Consistono più che altro in comportamenti abituali che si ripetono nel tempo, con la convinzione che abbiano un valore normativo.  Invece, in realtà, hanno un’applicazione molto limitata e non assumono valore normativo se non citano una norma a cui si riferiesce.

  1. C.M. – Circolare Ministeriale: atto espressivo del potere di autorganizzazione dell’ente pubblico e si colloca nel rapporto tra uffici di grado diverso, appartenenti alla medesima Amministrazione ovvero a diverse Amministrazioni.
    Essa quindi non ha la stessa efficacia della legge.È generalmente risaputo ormai che un circolare ministeriale deve garantire la legittimità legale degli atti che prescrive, quindi non può impugnare a terzi ciò che la legge non dice. Ciò appare quanto mai condivisibile visto il diverso percorso formativo di tali tipi di atti, per cui è lecito ritenere che non possano creare precetti oppure imporre condizioni o concedere ammissioni non contenute nella legge. Nel saggio dal titolo “Le Circolari e l’Ordinamento Giuridico” l’autrice, la dott.ssa Silvia Nicodemo, dichiara: “avendo carattere interpretativo e non normativo, prive di rilevanza esterna, non sarebbero impugnabili da parte dei terzi.” Dice inoltre che la circolare ministeriale “potrà avere contenuto interpretativo, contenendo istruzioni, che avranno rilevanza secondo i principi applicabili ai rapporti tra funzionari amministrativi, obbligando il destinatario in quanto riproduttiva ed esplicativa di norme giuridiche con ciò escludendosene la portata normativa e, conseguentemente, l’obbligatorietà per il contribuente.
Quando non avrà tale contenuto e funzione essa non potrà definirsi propriamente circolare: sarà atto diverso, di volta in volta amministrativo generale o normativo (23), ma per assumere legittimamente questa funzione dovrà essere accompagnato anche dalle garanzie proprie di quegli atti.

    Inoltre, esistono ormai varie sentenze della Corte di Cassazione che affermano il seguente principio di diritto, come citato dal seguente sentenza, Sezioni unite civili, Sentenza 2, novembre 2007, n. 23031: “Alla luce delle considerazioni svolte può, pertanto, affermarsi il seguente principio di diritto: «La circolare con la quale l’Agenzia delle Entrate interpreti una norma tributaria, anche qualora contenga una direttiva agli uffici gerarchicamente subordinati perché vi si uniformino, esprime esclusivamente un parere dell’amministrazione non vincolante per il contribuente, e non è, quindi, impugnabile né innanzi al giudice amministrativo, non essendo un atto generale di imposizione, né innanzi al giudice tributario, non essendo atto di esercizio di potestà impositiva». Va, pertanto, dichiarato il difetto assoluto di giurisdizione con la conseguente cassazione senza rinvio della sentenza impugnata. La particolarità e complessità della fattispecie giustifica la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

  2. I.M. -Interpretazioni Ministeriali
  3. O.M. -Ordinanze ministeriali

 

 

a cura di  Melissa Dietrick
revisione di  Marika Novaresio

Fonti:

www.2la.it: La Gerarchia della Norma Italiana
da wikipedia: Gerarchia delle Fonti
www.buttiandpartners.com: Pdf file “n.2 -Le Fonti del Diritto, la Gerarchia delle Fonti, L’Abrogazione”
Skuola.net: Gerarchia della Costituzione
www.conticiani.it:  La Gerarchia delle fonti di Diritto
www.tecnojus.it : sui limiti delle circolari
www.giustiziatributaria.it : sui limiti delle circolari ministeriali
www.eius.it : Sentenza TAR sui limiti delle circolari ministeriali

 

 

1 Comments on “La Gerarchia delle Norme

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