L’Ordinanza Ministeriale 90 del 2001 è stata fino al 2017 l’unico documento prodotto dal Ministero della Pubblica Istruzione a normare le modalità di somministrazione degli esami di idoneità nella scuola primaria e secondaria di primo grado. Con l’emanazione del Decreto Legislativo n. 62 del 13/04/2017, gli unici articoli di riferimento sugli esami di idoneità in età di obbligo di istruzione sono diventati l’art. 10 e l’art. 23 del suddetto Decreto.
Ordinanza ministeriale 90 del 21/05/2001
Si riportano di seguito gli articoli dell’Ordinanza che a tutt’oggi orientano i Dirigenti Scolastici e gli Uffici Scolastici Regionali nel redigere calendario e svolgimento degli esami d’idoneità per gli homeschoolers nell’età dell’obbligo d’istruzione.
ORDINANZA MINISTERIALE n. 90
(prot.4042)
Roma, 21 maggio 2001
Norme per lo svolgimento degli scrutini e degli esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore – Anno scolastico 2000-2001.
[…]
Art.4
Scuola familiare e privata autorizzata – Esami di idoneità e licenza.
1. Per scuola familiare si intende l’attività di istruzione elementare svolta direttamente dai genitori o da persona a ciò delegata dai genitori stessi.
Gli alunni che assolvono all’obbligo con tale modalità sono ammessi a sostenere gli esami di idoneità o gli esami di licenza in una scuola elementare statale o in una scuola elementare paritaria, nel circolo di competenza territoriale rispetto alla residenza della famiglia.
2. Gli alunni di scuola privata autorizzata sono ammessi a sostenere gli esami di idoneità o di licenza presso una scuola elementare statale o in una scuola elementare paritaria del circolo didattico nell’ambito del quale si trova la scuola privata.
3. Gli esami di licenza si svolgono dinanzi alle commissioni istituite nella scuola statale o nella scuola paritaria e con le stesse modalità previste per gli alunni di scuola statale o paritaria.
4. Le commissioni degli esami di idoneità sono formate nella scuola statale da tre insegnanti della scuola statale e nella scuola paritaria da tre insegnanti della scuola paritaria, nominati dai rispettivi dirigenti scolastici tra quelli designati dal collegio dei docenti.
Nei casi in cui gli alunni privatisti siano molto numerosi, allo scopo di far terminare in ogni caso le operazioni di esame entro e non oltre l’ottavo giorno dall’inizio delle prove, possono essere formate più commissioni in una medesima scuola statale o paritaria.
Gli esami consistono in due prove scritte, riguardanti, rispettivamente, l’area linguistico-espressiva e quella logico-matematica, ed in un colloquio inteso ad accertare l’idoneità dell’alunno alla frequenza della classe per la quale sostiene l’esame.
5. Gli esami di licenza ed idoneità, che si svolgono in unica sessione, avranno inizio secondo il calendario scolastico.
6. Le domande di partecipazione agli esami di idoneità e di licenza da parte degli alunni di scuola familiare e privata devono essere presentate ai capi d’istituto delle scuole statali o paritarie competenti per zona entro la data indicata dalla Circolare ministeriale sulle iscrizioni.
7. La domanda di iscrizione agli esami, redatta in carta semplice, deve essere corredata dal programma dell’attività svolta.
8. Le iscrizioni agli esami di idoneità per la frequenza delle classi seconda, terza, quarta e quinta e l’iscrizione agli esami di licenza per l’ammissione al successivo grado dell’istruzione obbligatoria, sono consentite agli alunni privatamente preparati che abbiano compiuto, o compiano entro il 31 dicembre, rispettivamente il sesto, il settimo, l’ottavo, il nono ed il decimo anno di età.
[…]
Art.6
Prove suppletive
1. Agli alunni, che, per comprovati motivi, non abbiano potuto partecipare alla ordinaria sessione degli esami di licenza o di idoneità ovvero non abbiano potuto completare le relative prove secondo il calendario stabilito, è consentito di sostenere prove suppletive, che devono comunque essere espletate prima dell’inizio del nuovo anno scolastico.
2. I commissari d’esame per le prove suppletive di licenza ed idoneità sono quelli inizialmente nominati.
3. Entro la data del 30 giugno si svolgono invece le prove suppletive per gli alunni delle classi 1^,2^,3^ e 4^ per i quali non sia stato possibile esprimere la valutazione in sede di scrutinio finale.
Tali prove sono sostenute sulla base del programma della classe frequentata, tenendo conto delle situazioni particolari che hanno determinato la mancata valutazione finale degli alunni interessati.
E’ da tenere presente, anche in questa sede, l’eccezionalità della non ammissione alla classe successiva.
Art.7
Valutazione
1. Il giudizio finale riportato sull’apposito attestato esclude in ogni caso la valutazione per discipline, esso non va motivato e consiste nella indicazione <<ammesso>> o <<non ammesso>>:a) <<alla classe successiva>> o b) <<al successivo grado dell’istruzione obbligatoria>>.
2. Il giudizio degli esami di idoneità e di licenza e quello degli scrutini vengono espressi collegialmente.
TITOLO II
SCUOLE MEDIE
Art. 8
Valutazione finale ed esami di idoneità.
1. Nei corsi istituiti per la preparazione agli esami di idoneità e licenza media i docenti del corso, costituiti con il dirigente scolastico in Consiglio di classe, procedono alle operazioni di scrutinio degli alunni per la promozione alla classe seconda e terza.
2. La sessione degli esami di idoneità alla seconda e alla terza classe di scuola media è unica.
3. Gli esami di idoneità hanno luogo secondo il calendario fissato dal dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti, come previsto dall’ordinanza ministeriale n.134 del 2.5.2000, relativa al calendario scolastico.
4. La riunione preliminare ha luogo il primo giorno non festivo precedente quello dell’inizio delle prove scritte.
5. L’esame di idoneità alla seconda e terza classe della scuola media consiste nelle prove scritte di italiano, matematica e lingua straniera e in un colloquio pluridisciplinare su tutte le materie indicate nel primo comma dell’art.3 della legge 16 giugno 1977,n.348.
6. Le prove degli esami di idoneità vertono sui programmi integrali delle classi per le quali i candidati non abbiano conseguito la promozione o la idoneità.
7. Nella valutazione finale e negli esami deve essere attribuito un giudizio unico alle discipline “storia” ed “educazione civica”.
8. Agli esami di idoneità alla seconda e terza classe di scuola media sono ammessi i candidati che abbiano compiuto o compiano entro l’anno solare, rispettivamente, il dodicesimo o il tredicesimo anno d’età, e che siano in possesso della licenza di scuola elementare e i candidati che detta licenza abbiano conseguito, rispettivamente, da almeno uno o due anni.
9. I candidati agli esami di idoneità alla terza classe, il cui esame abbia avuto esito negativo, possono, a giudizio della commissione esaminatrice, essere ammessi a frequentare la classe seconda.
10. Coloro i quali provengano da una medesima scuola privata possono presentare, qualora lo ritengano opportuno, domanda di ammissione all’esame presso un’unica scuola media dello stesso centro, ovvero, qualora sussistano particolari condizioni di ordine logistico, di centro vicino.
11. La scuola e’ tenuta ad accettare le relative domande, fatta salva l’applicazione del disposto di cui al successivo comma.
12. In caso di eccessiva affluenza di candidati esterni ad una medesima scuola, il Provveditore agli Studi, d’intesa con i presidi delle scuole private di provenienza dei gruppi privatisti, provvede a distribuire tali candidati fra le varie scuole, avendo cura, per quanto possibile, di tenere unito il gruppo della medesima provenienza didattica. Gli altri privatisti vengono distribuiti fra le varie scuole, avendo cura, per quanto possibile, delle rispettive abitazioni secondo i criteri di cui al primo comma.
13.Per i candidati agli esami di idoneità che sono stati assenti per gravi e comprovati motivi, sono ammesse prove suppletive che devono concludersi prima dell’inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo.
14. Gli alunni che per assenze determinate da malattie, da trasferimento della famiglia o da altri gravi impedimenti di natura oggettiva non abbiano potuto essere valutati al termine delle lezioni in una o più discipline, sono ammessi a sostenere, prima dell’inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo, prove suppletive che si concludono con il giudizio complessivo di ammissione o di non ammissione alla classe successiva.
15. Nello svolgimento di tali prove non possono seguirsi criteri diversi da quelli seguiti nelle prove normali.
16. Le disposizioni di cui al successivo art.18, comma 6, si applicano anche agli esami di idoneità nella scuola media.
[…]
Ordinanza Ministeriale 90 del 21/05/2001